IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  rapporto 1997 dell'Organizzazione mondiale della sanita'
che considera "il controllo del dolore, la riduzione della sofferenza
e  la  disponibilita'  delle  cure palliative per chi non puo' essere
curato" una delle sei grandi priorita' in campo sanitario;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
recante  "Approvazione  del  piano sanitario nazionale 1998/2000" che
nell'"obiettivo IV" affronta il problema dell'assistenza alle persone
nella  fase  terminale  della  vita,  sottolineando  l'esigenza di un
potenziamento  degli interventi di cure palliative e la realizzazione
di strutture residenziali dedicate;
  Visti  il  decreto-legge  28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni  dalla  legge  26 febbraio  1999,  n.  39,  il  decreto
ministeriale  28 settembre  1999  e  il  decreto della Presidenza del
Consiglio  dei Ministri del 20 gennaio 2000, che definiscono le norme
di  integrazione  tra le reti di assistenza dei malati terminali e le
strutture di ricovero;
  Vista  la legge 8 gennaio 2001, n. 12, recante "Norme per agevolare
l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore";
  Visto  l'accordo  del 19 aprile 2001, sancito tra il Ministro della
sanita',  le  regioni,  le province autonome di Trento e Bolzano e le
province,   i  comuni  e  le  comunita'  montane,  sul  documento  di
iniziative  per  l'organizzazione  della  rete dei servizi delle cure
palliative,  in  cui  si  sottolinea  l'esigenza  di  raggiungere  la
migliore qualita' di vita garantibile per i malati terminali e per le
loro famiglie;
  Ritenuto che in armonia con il piano sanitario nazionale 1998-2000,
che  considera  indispensabile  ai fini della promozione della salute
"la  realizzazione  di un patto di solidarieta'" che impegni non solo
"le  istituzioni  preposte  alla  tutela della salute", ma anche "una
pluralita'  di  soggetti",  come  i  cittadini,  il volontariato, gli
organi  e  i  mezzi  di comunicazione e l'intera comunita' europea ed
internazionale;
  Sentito  il  Consiglio  dei  Ministri  nella riunione del 24 maggio
2001;
  Su proposta del Ministro della sanita';

                              E m a n a
                       la seguente direttiva:

  Le  amministrazioni  pubbliche,  anche  in  coordinamento  con  gli
organismi  di  volontariato  nell'ultima  domenica  di maggio di ogni
anno,   designata   "Giornata  del  sollievo",  si  impegnano,  nelle
rispettive competenze, a promuovere e testimoniare, attraverso idonea
informazione    e   tramite   iniziative   di   sensibilizzazione   e
solidarieta',  la  cultura  del  sollievo  dalla  sofferenza fisica e
morale  in  favore  di  tutti  coloro  che  stanno  ultimando il loro
percorso  vitale,  non  potendo  piu' giovarsi di cure destinate alla
guarigione.
  La  presente  direttiva,  previa registrazione da parte della Corte
dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 24 maggio 2001

                                             Il Presidente
                                       del Consiglio dei Ministri
                                                 Amato
Il Ministro della sanità
        Veronesi

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 8, foglio n. 36